Debutta il 1° gennaio 2023 l’obbligo di etichettatura ecologica per gli imballaggi e da quella data non sarà più possibile immettere in commercio quelli che ne saranno privi. Invece, quelli già immessi in commercio, o provvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio 2023, possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte (Dl 228/2021). Tale termine iniziale è l’esito di una serie di proroghe che si sono succedute dal 2020, l’ultima delle quali scade il prossimo 31 dicembre (articolo 11, comma 1, Dl 228/2021). L’ eco etichetta è prevista dall’articolo 219, comma 5, Dlgs 152/2006 (“Codice ambientale”) e la sua mancata osservanza è colpita con la sanzione amministrativa pecuniaria da da 5mila a 25mila euro, prevista dall’articolo 261, comma 3 del medesimo Testo. La disciplina è completata dal Dm Ambiente 360/2022 che, abrogativo del Dm 114/2022, si è reso necessario perché l’entrata in vigore del nuovo obbligo lascia prevedere impatti notevoli sui modelli organizzativi, gestionali ed economico-finanziari sia dell’industria che del commercio, anche per le pesanti sanzioni previste.
Applicazioni diversificate
I settori sono molto diversificati tra loro e con ovvie diverse esigenze. Pertanto, su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla decisione 97/129/Ce (es. Alu 41 per l’alluminio). A tal fine, il Dm 360/2022 contiene apposite linee guida e aiuta le imprese nei nuovi adempimenti tesi a facilitare raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio degli imballaggi, nonché a fornire una corretta informazione ai consumatori sulle loro destinazioni finali. Infatti, sugli imballaggi destinati al consumatore devono esserci anche le indicazioni per aiutarlo nella raccolta differenziata. Il decreto chiarisce alcune cose importanti; ad esempio, che la genericità del richiamo alle norme Uni “sottintende che, qualora si voglia comunicare determinati contenuti in etichettatura ambientale, si debbano adottare le norme Uni di riferimento”.
La raccolta differenziata
Le informazioni sulle destinazioni finali degli imballaggi “sono quelle che comunicano il corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita (per esempio “Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune)”. Sull’apposizione fisica dell’informazione sull’imballaggio, le linee guida chiariscono che, in alternativa, è possibile renderla disponibile tramite canali digitali a scelta (per esempio app, Qr code, siti web). Inoltre, ogni etichetta ha il suo colore: blu per la carta, marrone per l’organico, giallo per la plastica, turchese per i metalli, verde per il vetro e grigio per l’indifferenziato.
Che cosa indicare nell’etichetta
Per identificare e classificare il contenitore, i produttori devono indicare la natura sia dei materiali di imballaggio utilizzati sia degli ulteriori obblighi di marcatura previsti per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile (articolo 182-ter, comma 6, lettera b), Dlgs 152/2006) che, opportunamente etichettati, sono raccolti e riciclati insieme ai rifiuti organici.
Queste regole, secondo la risposta ministeriale dell’11 novembre 2022 a interpello di Confindustria, non si applicano agli imballaggi per i farmaci a uso umano e veterinario, per i dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro, almeno “fino all’adozione del decreto” di cui al comma 4, articolo 219, “che recherà per essi la specifica disciplina attuativa”.
(cit.: https://www.ilsole24ore.com/)