Il Reg. (UE) n. 2021/2117 ha introdotto delle importanti novità per l’etichettatura dei prodotti del settore vitivinicolo, disponendo, nello specifico, l’obbligo di fornire ai consumatori la dichiarazione nutrizionale e l’elenco degli ingredienti dei vini.
COSA PREVEDEVA LA VECCHIA NORMATIVA
Fino allo scorso dicembre 2023, le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume godevano dell’esenzione di cui all’Art. 16 del Reg. (UE) 1169/2011 “Omissione di alcune indicazioni obbligatorie” e pertanto non erano soggette all’obbligo di aggiungere nelle etichette l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale. Tuttavia, già dal 2017 la Commissione Europea aveva iniziato ad interrogarsi sull’impatto che tale deroga aveva nei confronti dei consumatori e delle conseguenze sulla consapevolezza delle loro scelte e quindi, dopo anni, si è arrivati alla modifica ed integrazione dei Reg. nn. 1308/2013 e 33/2019.
COSA PREVEDE LA NUOVA NORMATIVA
Come anticipato poco sopra, per i vini prodotti dopo l’8 dicembre 2023, il Reg. (UE) n. 2117/2021 ha introdotto l’obbligo di inserire nelle relative etichette una dichiarazione nutrizionale e l’elenco degli ingredienti utilizzati nella produzione degli stessi. Tuttavia, a differenza degli altri prodotti alimentari, tale obbligo può essere assolto anche tramite via elettronica, aggiungendo in etichetta un codice QR o codice analogo che dia la possibilità di collegarsi ad una pagina web che fornisca tali informazioni. Il codice QR, o il codice analogo, deve essere comunque accompagnato da una chiara indicazione che comunichi al consumatore quali informazioni troverà collegandosi alla pagina web, e quindi, nei pressi del QR code dovrà esserci almeno parola “ingredienti” .
Oltre questo, sulle etichette fisiche dovrà essere comunque indicato il valore energetico e un elenco delle sostanze che provocano allergie, eventualmente utilizzate.
COSA CAMBIA PER LE ETICHETTE DEI PRODOTTI BIOLOGICI
Per quanto riguarda la tabella nutrizionale si rimanda alla lettura dell’Art. 30 del Reg. (UE) 1169/2011, mentre, per quanto riguarda l’elenco degli ingredienti fornito per via elettronica, è opportuno fare alcune precisazioni per ciò che riguarda i prodotti vitivinicoli biologici.
L’articolo 48 bis, paragrafo 5, del Reg. (UE) 33/2019 prevede la possibilità di indicare gli additivi appartenenti alle categorie “regolatori dell’acidità” e “agenti stabilizzanti” che sono simili o reciprocamente sostituibili utilizzando l’espressione “contiene… e/o”, seguita da un massimo di tre additivi, se almeno uno di essi è presente nel prodotto finale. Per i prodotti biologici, al fine di evitare situazioni di fraintendimento nei consumatori, le sostanze indicate, anche a titolo di eventualità, devono rientrare tra quelle ammesse in agricoltura biologica.
Inoltre, rimane impregiudicato il disposto dell’art. 30 del Reg. (UE) 848/2018 che stabilisce: “l’elenco degli ingredienti indica quali ingredienti sono biologici”. Pertanto, nel collegamento alla pagina web, gli ingredienti biologici devono essere identificati come tali (con asterisco e relativo richiamo al significato o con l’aggiunta del temine “bio” o “biologico” dopo il nome dell’ingrediente/additivo).
ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI
Le disposizioni di cui sopra dispongono che nel collegamento alla pagina web, è vietata qualsiasi raccolta o tracciamento dei dati degli utenti e la fornitura di informazioni a scopi commerciali.
Inoltre, essendo indicazioni obbligatorie, l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale devono diventare parte integrante della “descrizione del prodotto” nei documenti di accompagnamento di cui all’articolo 10 del Reg. (UE) 273/2018.
Si ricorda che il CCPB ha competenza esclusivamente per gli aspetti legati alla normativa sulla produzione biologica, ma i nostri tecnici sono a disposizione per supportare le aziende nel difficile compito di lettura e comprensione della normativa agro-alimentare.
(cit.: https://www.ccpb.it/)